(massima n. 1)
La servitù di passaggio è, per sua natura, una servitù discontinua, in relazione alla quale ogni episodio di transito costituisce esercizio del diritto; ne consegue che qualora la servitù sia stata costituita in virtù di titolo idoneo, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo, ove la situazione dei luoghi lo permetta, né la mancanza del requisito dell'apparenza - necessario per la costituzione della servitù per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia - né il carattere sporadico dell'esercizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione per non uso di una servitù coattiva di passaggio pedonale, motivata dai giudici di merito con riguardo alla sporadicità del transito e alla perduta visibilità del tratturo).