(massima n. 1)
Il proprietario del fondo, rimasto intercluso a seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione, non può rivolgersi a qualsiasi altro confinante per ottenere il passaggio coattivo, pagando l'indennità ai sensi dell'art. 1051 c.c., se non provi l'impossibilità di agire utilmente contro il suo dante causa o i suoi eredi per ottenere il passaggio gratuito cui egli ha diritto come contraente, a norma dell'art. 1054 c.c..