(massima n. 1)
La regola stabilita dall'ultimo comma dell'art. 950 cod. civ., secondo cui il giudice, in mancanza di altri elementi, per stabilire il confine tra due fondi si attiene a quello delineato dalle mappe catastali, č applicabile anche nel caso in cui al relativo accertamento si proceda in via incidentale, fuori del tipico processo di regolamento di confini (come, nella specie, ai fini della verifica del rispetto delle distanze legali, avendo il convenuto contestato l'attendibilitā della linea divisoria prospettata dall'attore).