(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 885 c.c., che consente al comproprietario di alzare il muro comune, non interferisce con la disciplina in materia di distanze legali, né deroga alla stessa, questa perseguendo la funzione di evitare intercapedini dannose tra fabbricati (normativa codicistica) e anche di tutelare l'assetto urbanistico di una data zona e la densitą degli edifici in relazione all'ambiente (disciplina regolamentare, richiamata dall'art. 873 c.c.).