(massima n. 1)
Qualora sia accertata la violazione delle distanze tra costruzioni, č preclusa al giudice ogni indagine sull'idoneitā dell'intercapedine ad arrecare il pregiudizio per l'igiene e la salubritā dell'ambiente che le norme sulle distanze intendono impedire, in quanto la legge, imponendo l'osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che soltanto queste valgano presuntivamente a soddisfare le esigenze di sicurezza ed igiene.