(massima n. 1)
L'art. 809 cod. civ., nell'indicare quali norme della donazione siano applicabili alle liberalitą risultanti da atti diversi dalla donazione, va interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalitą anzidette non si applicano tutte le altre disposizioni non espressamente richiamate. Ne consegue l'inapplicabilitą dell'art. 778 cod. civ., che stabilisce i limiti al mandato a donare, al mandato a stipulare un "negotium mixtum cum donatione".