(massima n. 1)
Il principio della dichiarativitā della divisione, di cui all'art. 757 c.c., opera inderogabilmente con riguardo unicamente alla retroattivitā dell'effetto distributivo, per cui ciascun condividente č reputato titolare sin dal momento della successione dei (soli) beni concretamente assegnatigli od attribuitigli e dei relativi frutti non separati. Viceversa - per quanto attiene ai frutti separati ed agli altri incrementi oggettivi dei beni ereditari verificatisi anteriormente "manente comunione" - il suddetto principio non ha ragione di operare e tali incrementi si presumono, salvo patto contrario, acquisiti alla massa e cosė automaticamente alla titolaritā "pro quota" di ciascun coerede. Ne consegue che, all'atto di scioglimento della comunione, il possessore del cespite ereditario ha l'obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione.