(massima n. 1)
In tema di divisione giudiziale, l'indivisibilità o la disagevole divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto di ciascun partecipante alla comunione di conseguire la sua parte di beni in natura (art. 718 c.c.), può ritenersi legittimamente predicabile solo nell'ipotesi in cui singole unità immobiliari siano considerate indivisibili o non comodamente divisibili; ne deriva che l'indivisibilità non può riguardare blocchi di beni.