(massima n. 1)
Nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessitā di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall'attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non č subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma č ammissibile anche d'ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis".