(massima n. 1)
L'art. 184, secondo comma, cod. civ., il quale prevede, senza deroga alcuna, la prescrizione annuale dell'azione di annullamento degli atti di disposizione di beni immobili o mobili registrati compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro, costituisce una norma speciale rispetto alla regola generale di cui all'art. 1442 cod. civ., riguardante la prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento del contratto e la corrispondente imprescrittibilitā della relativa eccezione, con la conseguenza che il principio "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum" non č applicabile, neppure in via analogica, in materia di amministrazione dei beni della comunione legale tra coniugi.