(massima n. 1)
La tutela del diritto alla reputazione che, nell'ampia previsione normativa degli artt. 10 cod. civ. e 96 L. 22 aprile 1941, n. 633, comprende quella del decoro della persona, può essere fatta valere per inibire la reiterata riproduzione di immagini od atteggiamenti del singolo, non strumentali ad esigenze di pubblica conoscenza, i quali pur se collegati a caratteristiche diffuse nel costume sociale e normalmente valutate con simpatia, implichino aspetti di risibilità ovvero comportamenti sociali non sempre positivamente considerati. L'art. 97 primo comma della L. 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore, il quale consente la riproduzione dell'immagine, senza il consenso del ritrattato, ove sia collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, trova applicazione non solo quando la divulgazione dell'immagine medesima si verifichi in sede di cronaca dei predetti avvenimenti, ma anche quando derivi da una successiva rievocazione di essi, purché, in entrambi i casi, vi sia, come situazione giustificatrice, un'esigenza d'informazione socialmente apprezzabile. Pertanto, con riguardo alla ripresa dell'immagine di un tifoso durante una partita di calcio, la suddetta norma ne autorizza la divulgazione con la cronaca dell'evento agonistico, ovvero anche con la riproduzione a distanza di tempo dell'evento stesso, al fine di soddisfare il persistente interesse del pubblico a rivedere quell'incontro, ma non può giustificare un'utilizzazione che venga effettuata per scopi diversi e senza alcun collegamento con l'accadimento nel corso del quale è stata fissata (nella specie, in quanto la ripresa di uno spettatore, colto in un atteggiamento idoneo a simboleggiare il «tifoso sofferente», era stata inserita nella sigla di una trasmissione televisiva).