(massima n. 1)
L'attestazione al pubblico ufficiale di circostanze non veritiere in una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa al pubblico ufficiale, integra il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico, di cui all'art. 483 c.p., pure nel caso in cui quanto dichiarato possa essere altrimenti verificato dal successivo destinatario dell'atto; in tale ipotesi, invero, deve escludersi la configurabilità del falso innocuo, atteso che l'innocuità del falso in atto pubblico non va ritenuta con riferimento all'uso che si intende fare del documento — che non è necessario ad integrare la condotta incriminata, e può altrimenti integrare estremi di reato diverso — ma solo se si esclude l'idoneità dell'atto falso ad ingannare comunque la fede pubblica.