(massima n. 1)
È punibile ai sensi dell'art. 483 c.p., in forza del richiamo contenuto nell'art. 21 L. 7 agosto 1990 n. 241, la produzione, a sostegno di una richiesta di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di un'autocertificazione falsamente attestante che il richiedente non è mai stato dichiarato fallito, nulla rilevando la mancata autenticazione della relativa sottoscrizione, non essendo questa più richiesta dalla legge, in base alle disposizioni dettate dall'art. 3, comma undicesimo, L. 15 marzo 1997 n. 127 e successive modificazioni, quali riprese, da ultimo, dall'art. 38 del T.U. emanato con D.L.vo 28 dicembre 2000 n. 445.