(massima n. 1)
Non integra il reato di falsitā ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che dichiari falsamente al notaio in sede di redazione di un atto pubblico di donazione di avere usucapito alcuni immobili oggetto della donazione, in quanto detto atto, destinato a trasferire la proprietā dei beni donati al donatario, non č, invece, destinato a provare la verit_ dei fatti dichiarati dal donante.