(massima n. 1)
Non integra gli estremi dell'elemento soggettivo della fattispecie incriminatrice di falsitą ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che, avendo riportato due sentenze di applicazione della pena, rispettivamente per reati fiscali e societari, attesti, in sede di dichiarazione sostitutiva, trasmessa al settore tecnico amministrativo provinciale foreste, di non avere riportato condanne penali, in quanto la peculiare natura e gli effetti della sentenza di patteggiamento - che, ancorché equiparata alla sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 445, comma primo bis, c.p.p., non implica un accertamento della penale responsabilitą dell'imputato - e le modifiche legislative introdotte con i decreti legislativi n. 74 del 2000 e n. 61 del 2002, in materia di reati fiscali e societari, con le conseguenti difficoltą interpretative, rendono plausibile l'assenza in capo all'imputato della piena consapevolezza e volontą della falsitą delle sue dichiarazioni.