(massima n. 1)
Integra il delitto di falsitā ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), la condotta di colui che, in sede di autocertificazione indirizzata al Consiglio superiore della magistratura e preordinata ad ottenere la nomina a vice procuratore onorario, dichiari falsamente di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilitā previste dalla normativa in materia, pur rivestendo la carica di consigliere comunale; né, in tal caso č applicabile l'art. 51 c.p., sub specie di diritto di dimettersi da consigliere comunale entro dieci giorni dalla nomina a vice procuratore onorario e prima di esercitarne le funzioni, in quanto sussiste l'obbligo di dichiarare il vero al momento della presentazione della domanda, al di lā di qualsiasi facoltā di rimuovere, in caso di nomina, la ragione di incompatibilitā nel termine previsto dalla legislazione speciale.