(massima n. 1)
Integra il delitto di falsitą ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che attesta falsamente, in una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 2 L. 4 aprile 1968, n. 15, il diritto al riconoscimento dei permessi ex art. 33 L. 5 febbraio 1992, n. 104, per accudire un familiare portatore di handicap, in realtą deceduto in epoca antecedente. La Corte ha chiarito che si tratta, infatti, di dichiarazione che costituisce presupposto indispensabile del provvedimento autorizzatorio, che ha natura pubblicistica, essendo la sua adozione collegata al riconoscimento di un diritto, mentre non rileva la natura privata del rapporto di lavoro del dipendente autorizzato.