(massima n. 1)
Risponde del reato di falsitą ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) colui che falsamente attesti l'avvenuto completamento delle opere edilizie entro i termini utili per il rilascio della concessione in sanatoria anche dopo l'abrogazione della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 attuata attraverso il d.l.vo n. 445 del 2000, rilevando, ai fini della sussistenza del delitto in questione, la destinazione, lo scopo e gli effetti della falsa dichiarazione.