(massima n. 1)
Il reato di falsitā in titolo di credito č, per effetto dell'art. 493 bis c.p., divenuto punibile a querela della persona offesa, come si evince dal capoverso della citata disposizione, la quale mantiene la procedibilitā d'ufficio per le falsitā concernenti un testamento olografo; sicché tale enucleazione, avente carattere di eccezione, testimonia che le falsitā sulle altre scritture private equiparate agli atti pubblici quoad poenam sono punibili solo a seguito della privata doglianza.