(massima n. 1)
Il fine di procurarsi un vantaggio, nel delitto di falsità in titoli di credito, previsto e punito dagli artt. 485 e 491 c.p., può riguardare qualsiasi utilità patrimoniale o non patrimoniale, legittima o illegittima, e qualsiasi aspetto delle relazioni sociali. Sussiste pertanto il fine di vantaggio, nel senso predetto, nel fatto di chi, falsificando la firma di girata su un assegno bancario col consenso dell'emittente, vuole evitare il fastidio di recarsi al domicilio di quest'ultimo, oppure rendere un favore allo stesso emittente.