(massima n. 1)
L'art. 491 c.p., che punisce la falsitą in titoli di credito, configura, rispetto al delitto di falsitą in scrittura privata, una circostanza aggravante e non un'ipotesi autonoma di reato, in quanto i documenti in esso elencati sono equiparati agli atti pubblici soltanto ai fini della pena (con la conseguenza che, anche in relazione alla loro falsificazione, č sempre necessario che ricorrano, per la configurabilitą del reato, tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, richiesti dall'art. 485 c.p. come fattori di differenziazione della falsitą in scrittura privata rispetto alla falsitą in atti pubblici) ed in quanto l'elemento che distingue l'ipotesi di cui all'art. 491 da quella di cui all'art. 485, attenendo all'oggetto materiale, non influisce in alcun modo nella struttura tipica del reato, determinando soltanto una variazione in pił della pena.