(massima n. 1)
La nullità di un determinato negozio non incide in alcun modo sulla sua natura giuridica, che deriva dalla sua particolare struttura e dal suo contenuto; pertanto, costituisce in ogni caso testamento olografo — equiparato, quoad penam, all'atto pubblico, per il combinato disposto degli artt. 491 c.p. e 587 c.c. — qualsiasi manifestazione di volontà, estrinsecatasi nella forma di cui all'art. 602 c.c., con la quale — secondo la definizione dell'art. 587 c.c. — «taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse». (Nella specie il ricorrente pretendeva che la nullità della scheda equivalesse ad escludere la sua natura testamentaria, con la conseguenza che si verteva in falso in scrittura privata non testamentaria).