(massima n. 1)
Il delitto di falsitā in cambiale offende non solo il bene primario della pubblica fede, ma anche quello patrimoniale delle persone cui sia stato negoziato il titolo e consente quindi il risarcimento del danno. Pertanto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. č applicabile al delitto di falso in cambiale solo nell'ipotesi della riparazione del danno e non in quella dell'attivo ravvedimento.