(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.), č necessario che l'agente non abbia concorso nella falsitā o che non si tratti di concorso punibile; ne deriva che sussiste il reato in questione quando la falsificazione non č punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilitā rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 c.p., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato.