(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.), č necessario che l'agente non abbia concorso nella falsitā o che non si tratti di concorso punibile; ne deriva che sussiste il reato in questione quando la falsificazione non č punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilitā rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 c.p., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato. (Fattispecie nella quale un soggetto straniero aveva esibito un passaporto contraffatto, all'ingresso nello Stato. La Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il giudice aveva affermato, sulla base di presunzioni, che la falsificazione fosse avvenuta all'estero su istigazione dell'imputato, chiedendo la prova certa del fatto, quale condizione per escluderne la rilevanza dai sensi dell'art. 489 c.p.).