(massima n. 1)
Integra il delitto di uso di atto falso (489 c.p.), la condotta del cittadino straniero che esibisca agli organi di polizia, in occasione di controlli effettuati in Italia, il passaporto falsificato nella data di scadenza e nel codice di sicurezza, considerato che egli — ancorché non punibile, in difetto della condizione di procedibilità costituita dalla richiesta ministeriale, ex art. 10 c.p., per il delitto di cui all'art. 482 (falso materiale del privato in certificazione amministrativa commesso all'estero) — ha, tuttavia, fatto uso di un atto falso che costituisce una progressione criminosa delle condotte di falsificazione, punibile autonomamente solo se commesso da chi non abbia partecipato all'“editio falsi» o, comunque, per tale fatto non sia punibile, come nella specie in virtù del succitato art. 10 c.p., sicché nessun rilievo svolge, a tali fini, la circostanza che al contraffattore venga contestata solo la contraffazione, anche quando abbia fatto uso del documento contraffatto.