(massima n. 1)
In materia di falsità in atti, il delitto previsto dall'art. 489 c.p. (uso di documento falsificato, senza concorso nella falsificazione) tutela l'interesse dell'autore apparente del documento, comunque leso dalla sua utilizzazione, che ne rende riferibili a lui gli effetti giuridici; se, pertanto dall'uso della cambiale falsificata può derivare pregiudizio all'interesse di un soggetto diverso dal titolare della firma di girata falsificata (sicché anche a costui può riconoscersi il diritto di querela), non viene meno tuttavia l'analogo diritto dell'apparente girante.