(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui taluno faccia uso di un documento falsificato recante un'impronta contraffatta č configurabile solo il reato di cui all'art. 489 c.p. e non anche, in concorso, quello di cui all'art. 469 c.p., giacché tale ultima disposizione, lā dove prevede come punibile la condotta di chi fa uso della cosa recante l'impronta contraffatta, definisce una condotta del tutto sovrapponibile a quella prevista dall'altra disposizione.