(massima n. 1)
I diplomi di laurea rilasciati da Universitā straniere non acquistano valore di titoli legali nello Stato, se non a seguito di un'apposita procedura di "exequatur". Ne consegue che non č vietato l'uso in sé di essi, anche se ideologicamente falsi, ma solo quello finalizzato ad ottenerne il riconoscimento in Italia come titoli legali. (Fattispecie relativa a sequestro di diplomi di laurea conseguiti da giovani italiani all'estero attraverso false dichiarazioni di frequenza di corsi di laurea, in relazione ai quali la Corte ha escluso la configurabilitā di un diritto alla restituzione in capo ad essi, incompatibile con l'affermata loro estraneitā al reato).