(massima n. 3)
Peculiare caratteristica del delitto di falsità ideologica, previsto dall'art. 486 c.p., che lo distingue da quello contemplato dall'art. 488 c.p., è la sussistenza al momento del riempimento, del diritto di completare il documento, conferito in precedenza dall'autore all'agente. I delitti di falsità in foglio firmato in bianco sono configurabili anche per i titoli di credito, e in particolare per l'assegno bancario in bianco cioè privo all'origine di taluno dei requisiti prescritti, essendo sufficiente che tali requisiti sussistano tutti solo al momento della presentazione alla banca trattaria, mentre sono indispensabili all'origine soltanto la sottoscrizione del traente, l'ordine di pagare ed il nome del trattario.