(massima n. 1)
Nel delitto di cui all'art. 496 c.p. (come anche in quello previsto dall'art. 495 c.p.) l'inganno č rivolto alla pubblica amministrazione e consiste in false risposte (o attestazioni) su qualitą personali giuridicamente rilevanti. Si ha invece il delitto di cui all'art. 498 c.p. quando la fede della generalitą dei cittadini viene tratta in inganno sia mediante la pubblica esibizione di segni distintivi di particolari uffici pubblici o di professioni protette (per le quali cioč č richiesta una speciale abilitazione dello Stato), sia mediante la pubblica auto-attribuzione di particolari titoli conferiti dalla potestą pubblica o di qualitą inerenti ad alcuno degli indicati uffici o professioni.