(massima n. 1)
È insindacabile in cassazione, se sorretta da congrua motivazione, la valutazione dei giudici di merito di insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 498 c.p. nel fatto dell'apposizione di targa all'ingresso di uno studio professionale di un dottore in giurisprudenza, iscritto all'albo dei ragionieri, recante la dicitura di «dottor ragioniere» nella prima riga, e nella seconda, di commercialista. (Nella fattispecie i giudici d'appello non avevano ritenuto provata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, rappresentato dalla volontà di ingannare la pubblica fede, ingenerando l'erronea opinione di avere la qualifica di dottore commercialista, in contrapposizione all'eventualità della buona fede dell'agente, in correlazione all'uso corrente del termine commercialista, in riferimento ad attività svolta nel campo del diritto commerciale).