(massima n. 1)
In tema di delitti contro l'incolumità pubblica, nel caso di importazione nel territorio della Repubblica di prodotti alimentari nocivi, deve ritenersi sussistente la responsabilità penale dell'importatore, in relazione al reato di cui agli artt. 444 e 452 c.p. (colposa messa in commercio di sostanze alimentari nocive). Ed invero, l'art. 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283 — stabilendo che «è vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge» — parifica gli obblighi, posti a carico degli importatori, a quelli di coloro che producono prodotti alimentari sul territorio nazionale. Siffatta responsabilità risulta precisata nel regolamento di esecuzione della legge citata, che all'art. 72 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (come sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254) dispone che «gli importatori di sostanze alimentari sono responsabili della natura, del tipo, della quantità, della omogeneità, dell'origine dei prodotti presentati all'importazione nonché della rispondenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sostanze alimentari». Deve quindi ritenersi che, a carico dell'importatore, sia posta una responsabilità molto più specifica di quella del commerciante al dettaglio, dovendo egli accertare la rispondenza della normativa sanitaria dei prodotti con controlli, non soltanto formali ed esterni, ma tali da garantire la qualità del prodotto anche se importato in confezioni originali.