(massima n. 2)
In tema di commercio di sostanze alimentari nocive, la differenza fra i delitti di cui agli artt. 444 e 452 c.p., da una parte, e la contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. d), L. 30 aprile 1962, n. 283, dall'altra, sta nel fatto che i primi puniscono le condotte in essi descritte, relative a sostanze destinate alla alimentazione non contraffatte né alterate, mentre la seconda attiene alla disciplina igienica e alla composizione nutritiva delle sostanze utilizzate per preparare alimenti e bevande, e, per questo, ha carattere sussidiario rispetto agli altri, dai quali viene assorbita allorquando dette sostanze abbiano reale attitudine a recare nocumento alla salute pubblica a seguito della loro contraffazione o alterazione.