(massima n. 1)
Il delitto previsto dall'art. 444 c.p. č un reato di mero pericolo, ma non di pericolo presunto, per cui la sua sussistenza va accertata caso per caso. Ne consegue che nel caso di raccolta di molluschi in acque non ancora classificate e quindi da considerarsi precluse alla libera raccolta degli stessi e dei lamellibranchi, ai fini del pił grave reato previsto dal codice penale rispetto alla violazione dell'art. 4, settimo comma della L. del 1977, n. 192, occorre un accertamento specifico della pericolositą dei prodotti raccolti.