(massima n. 1)
Il reato di cui all'art. 444 c.p. rientra nella categoria dei reati di pericolo, per cui č sufficiente l'esposizione a pericolo del bene tutelato. Non č richiesta quindi la sussistenza di atti effettivi di commercio della merce nociva, destinata all'alimentazione essendo sufficiente la detenzione per il commercio di tale merce. Ne deriva che non č necessaria l'esposizione della merce sui banchi di vendita, basta che questa sia detenuta in qualsiasi luogo connesso con l'attivitā commerciale e quindi anche nella ghiacciaia o frigorifero.