(massima n. 1)
La condotta descritta dall'art. 443 c.p., e cioč il commercio o la somministrazione di medicinali guasti, mira ad impedire l'utilizzazione a scopo terapeutico di medicinali imperfetti e sanziona ogni condotta che renda probabile o possibile la concreta utilizzazione del medicinale guasto. (Fattispecie in cui i medicinali erano stati rinvenuti sulla scrivania di un medico, parzialmente usati e conservati con modalitą non conformi a quelle indicate nel foglio illustrativo).