(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 443 c.p. — commercio o somministrazione di medicinali guasti — deve essere inteso per medicinale qualsiasi sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane e che siano quindi destinate ad essere somministrate all'uomo, eventualmente anche allo scopo di stabilire una diagnosi medica, per ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha escluso la configurabilità del reato in questione in relazione a sostanze ad uso veterinario, osservando che le stesse, essendo destinate ad essere somministrate all'animale e non all'uomo, anche se guaste o imperfette non possono mettere in pericolo l'incolumità pubblica).