(massima n. 1)
La detenzione per il commercio di medicinali scaduti costituisce il reato previsto dagli artt. 443 e 452 c.p., in quanto vi č una presunzione assoluta della loro pericolositā desunta dalla previsione di un limite temporale per il loro impiego decorso il quale perdono efficacia, per cui č del tutto irrilevante ogni accertamento sulla durata della detenzione del farmaco scaduto.