(massima n. 2)
In materia di delitti di comune pericolo mediante frode, deve escludersi ogni rilievo della distinzione tra alimenti e sostanze destinate all'alimentazione. Infatti, mentre l'art. 440 c.p., sotto la rubrica «adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari, fa indistintamente riferimento alle “sostanze destinate all'alimentazione” (primo comma) e alle “sostanze alimentari” (secondo comma), l'art. 444 dello stesso codice, sotto la rubrica “commercio di sostanze alimentari nocive”, si riferisce nel suo testo alle “sostanze destinate all'alimentazione” senza in alcun modo menzionare le sostanze alimentari». (Riferimento ad un'ipotetica somministrazione a bovini da stalla di sostanze stilbeniche e di sostanze ad azione tireostatica).