(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato previsto dall'art. 439 c.p. l'avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione non deve avere necessariamente potenzialitą letale, essendo sufficiente che abbia la potenzialitą di nuocere alla salute. Le acque considerate dall'art. 439 c.p. sono quelle destinate all'alimentazione umana, abbiano o non abbiano i caratteri biochimici della potabilitą secondo la legge e la scienza. Pertanto č configurabile la fattispecie criminosa prevista dall'indicata norma anche se l'avvelenamento delle acque sia stato operato in acque batteriologicamente non pure dal punto di vista delle leggi sanitarie ma comunque idonee e potenzialmente destinabili all'uso alimentare. (Fattispecie in cui, trattandosi di sversamento nel terreno di sostanze inquinanti di origine industriale penetranti in falde acquifere, con conseguente avvelenamento dell'acqua di vari pozzi della zona, č stata respinta la tesi difensiva secondo cui per acqua destinata all'alimentazione deve intendersi solo l'acqua «potabile» a norma dell'art. 249 T.U. leggi sanitarie).