(massima n. 1)
Sia nell'ipotesi di legato di cosa dell'onerato o di un terzo, sia in quella di cosa solo in parte del testatore, la consapevolezza del testatore di legare cosa in tutto od in parte non propria, esclude la nullitą totale o parziale del legato. L'accertamento di detta consapevolezza, attraverso il testamento od altre risultanze equipollenti, spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento si sottrae a sindacato in sede di legittimitą, se sorretto da motivazione adeguata ed esente da errori. (Nella specie, il de cuius aveva nominato erede universale la propria moglie e legato ad un nipote terreni e fabbricati specificamente indicati, avvertendo che essi appartenevano ad esso disponente, in forza di una divisione dell'asse ereditario paterno fatta di comune accordo con la propria sorella molti anni prima, ma non tradotta in atto pubblico, né trascritta, e precisando che al rispetto di detta divisione doveva ritenersi tenuta l'erede onerata. I giudici di merito avevano ritenuto la consapevolezza del testatore della parziale alienitą delle cose legate e affermata la validitą del legato. Il Supremo Collegio ha trovato esatto tale apprezzamento e precisato il principio che precede).