(massima n. 1)
Per la configurabilitą del delitto di infedele patrocinio č irrilevante il consenso prestato dalla parte al suo patrocinatore, quando l'attivitą di quest'ultimo si traduca nel consigliare al proprio cliente un comportamento contrario alla legge (nel caso di specie, la presentazione di una dichiarazione IVA non veritiera, sanzionata dall'art. 2 del D.L.vo n. 74/2000), poiché il criterio di valutazione della condotta del professionista non riguarda l'incarico ricevuto, ma il corretto adempimento dei suoi doveri professionali.