(massima n. 1)
In tema di falsitą personale, deve ritenersi punibile ai sensi dell'art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sull'identitą o su qualitą personali proprie o di altri) e non dell'art. 374 bis c.p. (false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autoritą giudiziaria), la condotta di chi allo scopo di essere ammesso a colloquio con un detenuto, dichiari falsamente di essere legato a quest'ultimo da un rapporto di convivenza. (La Corte nell'affermare il principio, ha precisato che la tutela penale della fede pubblica deve intendersi estesa, oltre che ai connotati della persona che valgono in ogni caso ad integrare la sua identitą o il suo status, anche ad ogni altro aspetto cui una determinata norma colleghi effetti giuridici).