(massima n. 1)
In tema di frode processuale, prevista dall'art. 374 c.p., l'immutazione dei luoghi non integra il reato solo quando sia talmente grossolana e cosģ agevolmente percepibile a prima vista da non essere idonea a indurre in errore nessuno, non comportando il pericolo implicato dalla norma incriminatrice, pericolo che esiste invece ogni qual volta l'immutazione sia percepibile soltanto a un esame non superficiale e possa sfuggire a un occhio non particolarmente esperto. (Fattispecie riguardante un immobile sul quale era stata disposta perizia per l'accertamento di vizi redibitori, derivanti da difetti dell'impianto idrico causativi di umiditą nei muri, immobile del quale l'imputato aveva provveduto a ritinteggiare le pareti, cosģ da occultare dette tracce, rilevabili solo da un occhio esperto e a seguito di attento esame).