(massima n. 2)
Non integrano il delitto di frode processuale gli atti di immutazione dei luoghi, delle cose o delle persone posti in essere nel medesimo contesto spazio-temporale dell'autore di una condotta criminosa (nella specie, omicidio), non potendosi ad essi attribuire autonomo rilievo al fine della configurazione del concorso materiale di reati, per la sostanziale contiguitą e il difetto della necessaria alteritą rispetto alla condotta precedente.