(massima n. 1)
Ove un bene, acquistato dal de cuius con patto di riservato dominio, sia oggetto di un legato, prima che ne sia stato pagato interamente il prezzo, si č in presenza del legato di cosa di terzo, previsto dall'art. 651 c.c., ed il pagamento delle rimanenti rate del prezzo costituisce debito degli eredi accettanti, quale debito dell'ereditā verso i terzi creditori di essa e quale mezzo per l'adempimento del legato.