(massima n. 1)
Integra il reato di rifiuto di atti d'ufficio (art. 328, comma primo, c.p.) il pubblico ufficiale (nella specie agente di polizia giudiziaria) che rifiuti di compiere atti che per ragioni di giustizia devono essere compiuti senza ritardo, omettendo di espletare le indagini delegate su specifici procedimenti; né, a tal fine, ha rilievo la circostanza che non si sia verificato alcun danno al buon andamento della P.A., considerato che il reato di cui all'art. 328, comma primo, è un reato di pericolo che si perfeziona con la semplice omissione del provvedimento di cui si sollecita la tempestiva adozione, incidente su beni di valore primario tutelati dall'ordinamento, nella specie da compiere per ragioni di giustizia e senza ritardo, indipendentemente dallo specifico atto e dal nocumento che può derivarne. Nemmeno ha rilievo il fatto che si tratti di attività delegata e surrogabile da altro funzionario, in quanto anche per l'attività delegata l'art. 348, comma terzo, c.p.p., impone all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria di informare prontamente il Pubblico Ministero dell'esito dell'attività delegata.