(massima n. 1)
Il diritto di ritenzione spettante al possessore di buona fede a norma dell'art. 1152 c.c. mira a tutelare la pretesa creditoria al pagamento dell'indennitā e, come tale, č ad essa intimamente connesso, per cui allo stesso modo di questa deve essere fatto valere in via riconvenzionale nel corso del giudizio di rilascio, soggiacendo alle stesse regole processuali stabilite per il credito di cui garantisce l'esecuzione, con la conseguenza che la domanda per il riconoscimento del diritto di ritenzione, se non proposta in primo grado č domanda nuova, come tale inammissibile in grado di appello.