(massima n. 1)
Il diritto ad una indennità per i miglioramenti arrecati alla cosa ed esistenti al tempo della restituzione, il quale si correla all'incremento attuale ed effettivo che si verifica, in conseguenza di tali miglioramenti, nel patrimonio del proprietario, spetta al possessore in ogni caso, ex art. 1150 c.c., avendo la distinzione tra possessore di buona o mala fede rilevanza unicamente ai fini del calcolo della indennità medesima. Ove detti miglioramenti siano costituiti da addizioni, il proprietario, in virtù del disposto dell'art. 936, quarto comma, espressamente richiamato, può obbligare il terzo ad asportarli, salvo che costui le abbia fatte in buona fede o che il proprietario stesso ne fosse a conoscenza e non vi si fosse opposto.